Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing

La L. n. 190/2012 ha introdotto una norma specifica, finalizzata alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavori, favorendo così l'emergere di eventuali fattispecie di illecito: tale strumento è noto con il termine Whistleblowing (art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017).  

Successivamente, la materia è stata oggetto di ulteriori modifiche per adeguare il contenuto agli standard europei in termini di maggiori garanzie e tutele in favore del segnalante. In particolare, la Direttiva U.E. 2019/1937 è stata recepita con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. 

L’ANAC ha poi emanato specifiche Linee Guida, contenenti indicazioni operative in merito alla gestione delle segnalazioni da parte del whistleblower e alle misure per la tutela della riservatezza dello stesso (delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023). 

In attuazione di quanto previsto dalla normativa l’Ateneo, con delibera CdA n. 144/2023, ha approvato apposita regolamentazione contenente le Procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing dell’Università degli studi della Campania L. Vanvitelli

 

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione:

  • Il personale docente e ricercatore
  • Il personale tecnico-amministrativo
  • I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l’Ateneo
  • I collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività presso l’Ateneo
  • I liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Ateneo
  • I volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che svolgono la propria attività presso l’Ateneo
  • Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate presso l’Ateneo in via di mero fatto

Cosa si può segnalare

Le segnalazioni devono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative (nazionali o europee) di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea relativamente a: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporta; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Cosa non si può segnalare

Non possono essere oggetto di segnalazione: 

  • Contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi;
  • Violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
  • Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea;
  • Notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (voci di corridoio);
  • Irregolarità nella gestione o sull’organizzazione degli uffici. 

Chi gestisce le segnalazioni

Le segnalazioni di Whistleblowing sono gestite esclusivamente da Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dal personale autorizzato.

Come effettuare una segnalazione interna

È possibile effettuare una segnalazione di Whistleblowing:

  • IN FORMA SCRITTA, utilizzando
    • in via prioritaria, la piattaforma online per l’inoltro delle segnalazioni di fatti illeciti. Tale servizio informatico garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato del segnalante, separando i dati identificativi di quest’ultimo dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in forma anonima. Per effettuare una segnalazione è possibile utilizzare il link https://wb.unicampania.it/ 
      Attenzione! Registrando la segnalazione, la piattaforma genera un codice identificativo univoco (key code) da custodire accuratamente, che permette di interloquire con il RPCT e verificare lo stato di avanzamento della segnalazione. 
    • la modulistica, avendo cura di seguire le indicazioni contenute nelle Procedure relative all’inoltro di segnalazioni scritte non informatizzate; 
  • IN FORMA ORALE
    • in via del tutto residuale, richiedendo un incontro diretto e riservato con il RPCT.

 

Segnalazione esterna

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna all’Anac utilizzando i canali appositamente predisposti dall’Autorità, unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione; 
  • qualora abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito;
  • laddove abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna la stessa non riceverebbe un seguito efficace o determinerebbe un rischio di ritorsioni;
  • allorché il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ultima istanza il whistleblower può effettuare una segnalazione tramite divulgazione pubblica, esclusivamente nei casi in cui: 

  •  abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed una esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge; 
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; 
  • abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E. n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti

I dati personali raccolti per gestire le segnalazioni di whistleblowing sono trattati nel pieno rispetto della normativa vigente nonché adottando misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in conformità a quanto previsto dal GDPR 679/2016. 

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.  

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