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Assegni di Ricerca

Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Gli assegni sono attribuiti mediante selezione pubblica; le prove d'esame consistono nella valutazione dei titoli presentati dai candidati ed in un colloquio. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università e i soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto subordinato e non dà luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario. La collaborazione dell’assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.

Maggiori informazioni nell'allegato Regolamento.

 

CONTATTI: Centro di servizio di Ateneo per la Ricerca

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