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Esami di profitto e Esami Finali per il conseguimento del titolo

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Esami di profitto

I Regolamenti di Dipartimento o di Scuola e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono garantire l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto all’insegnamento o all’attività seguita e a quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori responsabili degli insegnamenti.

In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni o più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o le valutazioni di profitto relative a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative:

  • relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  • relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano;
  • volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
  • relative all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi  quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; in tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del relativo Consiglio, garantendone adeguate forme di pubblicità.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri, dei quali uno è il docente al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l’altro è un docente in possesso dei requisiti previsti dalla legge o un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita.

Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sotto- commissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento o Scuola.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da professori indicati nel provvedimento di nomina; in caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita.

Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti; l’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

In ogni caso, della prova di verifica è redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dallo studente, quale che sia l’esito della verifica medesima.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse,di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto, che dovrà essere comunicata verbalmente allo studente dalla Commissione prima dell’apposizione del voto o del giudizio sul verbale; qualora lo studente si sia ritirato, non abbia conseguito una valutazione di sufficienza ovvero abbia rifiutato la valutazione proposta dalla Commissione, l’annotazione sul verbale sarà utilizzata esclusivamente a fini statistici, non si provvederà ad annotare l’esito della prova sul libretto universitario dello studente e, nella sua carriera scolastica, la valutazione verrà presa in considerazione esclusivamente ai fini dell’interruzione dei termini di decadenza.

I Regolamenti dei Corsi di Studio possono prevedere che, allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell’appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

L’Ateneo adotta modalità di verbalizzazione on-line delle prove di profitto, disciplinate da apposita regolamentazione.

Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, provvedendo alla relativa sottoscrizione.

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio ed integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi.

 

I Regolamenti Didattici di Dipartimento o della Scuola ove costituita stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1 settembre al 31 marzo dell’anno accademico successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione.

I Regolamenti di Dipartimento o di Scuola ove costituita, stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque predisposte dal Consiglio di corso di studio, all’inizio dell’anno accademico e per tutto l’anno accademico, e approvate e rese pubbliche dal Direttore o dal Presidente della Scuola ove costituita.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a otto, e la loro distribuzione entro l’anno, sono stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento o Scuola ove costituita, evitando la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti “fuori corso”.

Gli studenti che al 31 marzo risultino in debito del solo esame finale possono regolarizzare l’iscrizione   all’anno  accademico  successivo attraverso il pagamento della sola tassa d’iscrizione.

Le prove finali si svolgono nell’arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni fissate nel presente articolo è demandata al Direttore del Dipartimento, al Presidente della Scuola ove costituita o ad un suo delegato (intendendo per delegato il Presidente del Consiglio di corso di studio).

Ogni eventuale spostamento della data d’inizio dell’appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del corso di studio.

Una volta fissata, la data d’inizio dell’appello non può essere comunque anticipata.

Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell’ordinamento didattico e del regolamento didattico del proprio Corso di Studio per ciascun anno accademico, nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera sotto pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.

Si procederà all’annullamento d’ufficio in caso di:

a) mancato superamento di esami propedeutici;

b) mancato rispetto delle regole di sbarramento;

c) mancata iscrizione all’a.a. per il quale l’esame è previsto;

d) ripetizione di esame già superato;

e) esame sostenuto senza aver acquisito le frequenze minime eventualmente previste dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

L’esame annullato dovrà essere ripetuto.

 

Esami Finali per il conseguimento del titolo

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

La prova finale della laurea costituisce un’occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente impiegato per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale e sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l’elaborato scritto e la tesi.

Nei Regolamenti di corso di studio, per quanto di competenza, sono disciplinate le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l’attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Dipartimenti o le Scuole definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell’incarico ad altri docenti.

Le Commissioni sono composte di almeno 7 membri per le lauree magistrali, di almeno 3 membri per le lauree triennali e di almeno 5 per la prova finale delle scuole di specializzazione e costituite a maggioranza da professori e ricercatori strutturati dell’Ateneo. Possono inoltre partecipare alla Commissione gli assistenti ordinari, i professori supplenti, i professori a contratto, i tecnici laureati di cui all’art. 16 L. 341/1990, gli esperti esterni purché relatori o correlatori di tesi di laurea.

I  Regolamenti di  Dipartimento  o  Scuola  stabiliscono  le  modalità  per l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all’accertamento da parte del Consiglio di corso di studio interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dagli stessi Regolamenti, nell’atto di nomina della Commissione è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente, inoltre, designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.

Per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve:

a) aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi almeno 20 gg. prima della seduta di prova finale; i Direttori di Dipartimento o i Presidenti delle Scuole, ove costituite, sono autorizzati, su singole richieste adeguatamente motivate da parte degli studenti, a concedere specifiche deroghe a tale termine;

b) aver maturato tutti i CFU previsti dal proprio piano di studio;

c) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti;

Il competente Ufficio di Segreteria studenti verifica gli elementi di cui sopra e comunica alla competente Struttura didattica ed al Presidente del Corso di Studi l’ammissibilità dello studente all’esame finale per il conseguimento del titolo.

 

 

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