Le domande possono essere presentate dal 14 gennaio 2026 al 18 febbraio 2026.
Con il decreto ministeriale 4 settembre 2025 sono state rese disponibili risorse pari a 731 milioni di euro, di cui:
- 530 milioni di euro per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 al decreto:
1. Automotive e competitività industriale nel settore dei trasporti;
2. Materiali avanzati;
3. Robotica;
4. Semiconduttori;
- 201 milioni di euro per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 al decreto:
1. Tecnologie quantistiche;
2. Reti di telecomunicazione;
3. Cavi sottomarini;
4. Realtà virtuale e aumentata.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali e di trasporto, ivi comprese quelle artigiane, i Centri di ricerca e, limitatamente alle aree di intervento di cui all’allegato n. 3 al decreto, anche le imprese di servizi.
I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche.
Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione presentate, nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito delle due graduatorie relative alle aree di intervento di cui all'allegato 2 e all'allegato 3; pertanto, l’ordine temporale di presentazione delle domande di agevolazione non determina alcun vantaggio o penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
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