Professori a contratto

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università può stipulare con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, contratti di diritto privato sulla cui base affidare loro:           

a) l'intera responsabilità di insegnamenti ufficiali vacanti, per i quali non sussistano le condizioni per attribuire supplenze o affidamenti, ovvero quella d'insegnamenti per corsi di alta formazione post- lauream (master)

b) moduli o parti di insegnamenti ufficiali che richiedano particolari specializzazioni o competenze anche a fini professionalizzanti non altrimenti disponibili;

c) cicli di lezioni e di seminari di alta qualificazione scientifica e/o professionale che integrino in maniera significativa e con apporti altrimenti non disponibili l'attività didattica istituzionale.           

Le proposte di attivazione dei contratti di insegnamento sono avanzate dai Consigli dei Corsi di studio interessati, deliberate dal Consiglio di Facoltà e approvate dal Senato accademico.           

Gli insegnamento a contratto sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche, per soli titoli, attivate mediante bandi che vengono pubblicizzati sul sito Web e affissi agli Albi dell'Ateneo e della struttura didattica interessata. I bandi indicano la tipologia d'insegnamento, l'entità dell'impegno, il compenso previsto ed il termine (non inferiore a 15 giorni) per la presentazione della domande da parte degli interessati.           

Le domande di partecipazione alle selezioni, indirizzate al Magnifico Rettore, corredate da curriculum e da documenti e titoli ritenuti utili, sono valutate dal Consiglio della Facoltà. In presenza di più domande deve, in ogni caso, essere effettuata una valutazione comparativa dei candidati.           

Il Senato Accademico può, per un solo anno accademico, su richiesta della Facoltà interessata, autorizzare, senza bando di selezione, il conferimento di insegnamenti a contratto, qualora questi richiedano un'elevata qualificazione scientifica e se ne proponga l'attribuzione a professori di alta e comprovata esperienza appartenenti a Università o a enti di ricerca stranieri.           

I contratti hanno una durata annuale e possono essere rinnovati per non più di sei anni.           

Il contratto può essere risolto e non dare luogo alla retribuzione pattuita qualora il docente a contratto sia inadempiente o si renda responsabile di gravi mancanze, verificate dal Preside della Facoltà interessata.           

Le attività svolte dal docente a contratto devono essere annotate in un apposito registro che, al termine del corso, deve essere vidimato dal Preside della Facoltà e trasmesso ai competenti uffici che provvedono alla liquidazione del compenso pattuito.           

Alla copertura dei costi per i compensi, quando previsti, da attribuire ai titolari d'insegnamento a contratto si provvede con finanziamenti a ciò specificamente destinati nell'ambito del bilancio universitario, suddivisi tra le Facoltà, eventualmente integrati dalle Facoltà stesse su fondi di loro pertinenza.           

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