Professori a contratto

Professori a contratto

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università può stipulare con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, contratti di diritto privato sulla cui base affidare loro:           

a) l'intera responsabilità di insegnamenti ufficiali vacanti, per i quali non sussistano le condizioni per attribuire supplenze o affidamenti, ovvero quella d'insegnamenti per corsi di alta formazione post- lauream (master)

b) moduli o parti di insegnamenti ufficiali che richiedano particolari specializzazioni o competenze anche a fini professionalizzanti non altrimenti disponibili;

c) cicli di lezioni e di seminari di alta qualificazione scientifica e/o professionale che integrino in maniera significativa e con apporti altrimenti non disponibili l'attività didattica istituzionale.           

Le proposte di attivazione dei contratti di insegnamento sono avanzate dai Consigli dei Corsi di studio interessati, deliberate dal Consiglio di Facoltà e approvate dal Senato accademico.           

Gli insegnamento a contratto sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche, per soli titoli, attivate mediante bandi che vengono pubblicizzati sul sito Web e affissi agli Albi dell'Ateneo e della struttura didattica interessata. I bandi indicano la tipologia d'insegnamento, l'entità dell'impegno, il compenso previsto ed il termine (non inferiore a 15 giorni) per la presentazione della domande da parte degli interessati.           

Le domande di partecipazione alle selezioni, indirizzate al Magnifico Rettore, corredate da curriculum e da documenti e titoli ritenuti utili, sono valutate dal Consiglio della Facoltà. In presenza di più domande deve, in ogni caso, essere effettuata una valutazione comparativa dei candidati.           

Il Senato Accademico può, per un solo anno accademico, su richiesta della Facoltà interessata, autorizzare, senza bando di selezione, il conferimento di insegnamenti a contratto, qualora questi richiedano un'elevata qualificazione scientifica e se ne proponga l'attribuzione a professori di alta e comprovata esperienza appartenenti a Università o a enti di ricerca stranieri.           

I contratti hanno una durata annuale e possono essere rinnovati per non più di sei anni.           

Il contratto può essere risolto e non dare luogo alla retribuzione pattuita qualora il docente a contratto sia inadempiente o si renda responsabile di gravi mancanze, verificate dal Preside della Facoltà interessata.           

Le attività svolte dal docente a contratto devono essere annotate in un apposito registro che, al termine del corso, deve essere vidimato dal Preside della Facoltà e trasmesso ai competenti uffici che provvedono alla liquidazione del compenso pattuito.           

Alla copertura dei costi per i compensi, quando previsti, da attribuire ai titolari d'insegnamento a contratto si provvede con finanziamenti a ciò specificamente destinati nell'ambito del bilancio universitario, suddivisi tra le Facoltà, eventualmente integrati dalle Facoltà stesse su fondi di loro pertinenza.           

Concorsi

Concorsi personale Docente e Ricercatore

 

D.R. n. 344 del 12.05.2020 - Disciplina transitoria per lo svolgimento a distanza delle prove previste dalle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato

 

    Abilitazione Scientifica Nazionale

 

16.10.2023: Interpello interno per la costituzione di un Albo del personale cui conferire l’incarico di “tutor “per lo svolgimento dei Corsi di docimologia e qualità della didattica, leggi l'avviso


23.01.2023: Avviso di selezione per l'istituzione di un Albo di Addetti alla Formazione per i Corsi di Formazione inerenti alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, leggi l'avviso


 

Aspettativa

Aspettativa

riferimenti normativi:

D.P.R. 10/01/1957, n. 3
D.L. 112/2008 conv. in Legge 06/08/2008, n. 133
D.L. 179/2012 conv. in Legge 17/12/2012, n. 221

Oltre al congedo straordinario il dipendente può fruire di periodi di aspettativa per malattia o per motivi di famiglia.

1) Aspettativa per motivi di salute (art. 68 D.P.R. 3/57)
Nel caso dell'aspettativa per malattia, il dipendente può chiedere di essere collocato in aspettativa, per una durata non inferiore ai sette giorni. L'istanza va corredata da idonea certificazione medica secondo le modalità di cui alla circolare n. 36788 del 17.12.2013 consultabile alla pagina:

https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RP/Ripartizione_del_Personale/UPDR/regolamenti_circolari/circolareUPDR_prot.36788.pdf

L'Amministrazione provvederà a disporre il controllo medico fiscale ed a seguito dell'acquisizione del referto medico-fiscale, inviato dalla ASL di competenza, si provvederà ad emettere formale provvedimento rettorale.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute non può protrarsi per più di 18 mesi continuativi.

Il docente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo.

Poiché trattasi di assenza per malattia, tale istituto comporta l’erogazione del trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento che, anche se di carattere fisso e continuativo, non rientri nel trattamento fondamentale, nonché di ogni altro trattamento accessorio, per i primi dieci giorni di assenza. 

Si specifica che due periodi di aspettativa si sommano, ai fini della durata massima dei 18 mesi, quando tra di essi intercorra un lasso di tempo inferiore ai 3 mesi.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Resta fermo l'obbligo per i dipendenti che fruiscono dell'aspettativa per motivi di salute di essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale (dalle ore 09.00 alla ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni compresi quelli festivi).

 

2) Aspettativa per motivi di famiglia (artt. 69 e 70 D.P.R. 3/57)
Nel caso dell'aspettativa per motivi di famiglia, il docente deve presentare motivata domanda al Rettore; acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, l'Amministrazione si pronuncia in merito entro un mese ed ha facoltà di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa; l'aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può superare la durata di un anno, durante il quale il richiedente non usufruisce di alcun assegno, due periodi di aspettativa si sommano ai fini della determinazione del limite massimo, quando tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Si precisa che la durata complessiva dell'aspettativa per motivi di salute e di famiglia non può superare complessivamente la durata di due anni e mezzo in un quinquennio.

 

 

Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica

Congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica

 

Riferimenti normativi:

  • Congedo per motivi di studio - Professori di 1^ e 2^ fascia (art. 10 Legge 18.03.1958 n. 311, modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).
  • Congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica - Professori di 1^ e 2^ fascia (anno sabbatico – art. 17 D.P.R. 382/80 modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).
  • Congedo per motivi di studio o di ricerca - Ricercatori Universitari (art.8 Legge 18.03.1958 n. 349 modificato con Legge 12/11/2011, n. 183 – art. 4 – comma 78).

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica il professore può fruire di periodi di congedo, con esonero dalle attività didattiche, previo parere favorevole rilasciato al Consiglio di Dipartimento di appartenenza e successivo provvedimento Rettorale.
Durante tali periodi il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Ai sensi dell’art. 4 – comma 78 – della Legge 12/11/2011 n. 183, le autorizzazioni a fruire dei congedi sopra indicati, possono essere concesse non oltre il compimento del 35° anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle Università.

Congedo straordinario

Congedo straordinario

D.P.R. 10/01/1957, n. 3
Legge 24/12/1993, n. 537
D.L. 112/2008 conv. in Legge 06/08/2008, n. 133
D.L. 179/2012 conv. in Legge 17/12/2012, n. 221

Al personale docente e ricercatore, oltre il congedo ordinario, può essere concesso un periodo di congedo straordinario per un totale di 45 giorni annui. Il congedo straordinario compete di diritto quando il docente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il docente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

Relativamente al congedo straordinario per motivi di salute, si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n. 36788 del 17.12.2013 consultabile alla pagina:

https://www.unina2.it/RipartizioniFS/RP/Ripartizione_del_Personale/UPDR/regolamenti_circolari/circolareUPDR_prot.36788.pdf

Le assenze, a vario titolo, si sommano ai fini del computo dei 45 giorni.

Tale istituto comporta la riduzione di 1/3 dello stipendio sul primo giorno di assenza, anche se si tratta di assenza di un solo giorno. Inoltre, per ogni periodo di assenza per malattia, di qualunque durata, sarà corrisposto, fino ai primi dieci giorni, il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento che anche se di carattere fisso e continuativo non rientri nel trattamento fondamentale, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Congedo ordinario

Congedo ordinario

In materia di congedo ordinario non vi sono disposizioni specifiche per il personale docente universitario, ma l'art. 10 della Legge 311/58 rinvia, per quanto non previsto, alle norme del T.U. dei dipendenti civili dello Stato (D.P.R. 3/1957, così come modificato ed integrato dalla Legge 537/1993, dalla Legge 724/1994 e dalla Legge 549/1995). Durante l'anno accademico il congedo ordinario sarà fruito, compatibilmente con eventuali diverse esigenze, durante il periodo della sospensione dell'attività didattica.


Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero, di malattie e di infortuni, debitamente documentati e tempestivamente comunicati all'Amministrazione in modo da consentire alla stessa di effettuare le verifiche del caso (art. 4, co. 6, D.P.R. 395/88).

Il congedo ordinario va fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Preside di Facoltà o Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. Qualora il godimento del congedo ordinario sia stato rinviato o interrotto, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo, o nel secondo semestre per cause di forza maggiore.

Per il personale docente che svolge attività assistenziale il congedo ordinario sarà rapportato al numero di giorni lavorativi settimanali:

nel caso di 5 giorni lavorativi settimanali: 28 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse;

nel caso di 6 giorni lavorativi settimanali: 32 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse.

Orario di servizio

Orario di servizio

Per ogni docente l’impegno assistenziale è parte dell’impegno onnicomprensivo ed è inscindibile dal proprio impegno didattico e scientifico.

La misura di tale impegno è deliberato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia con parere vincolante e conformemente recepito e determinato con provvedimento del Rettore.

La disciplina attualmente vigente è costituita dal D.R. n. 1542 del 01/06/2007 e dal D.R. 2871 del 09/11/2007, emanati su conforme parere del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Pertanto, allo stato, con riferimento all'impegno assunto dal personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato D.R. n. 1542/07 "l'impegno assistenziale per tutto il personale docente e ricercatore è fissato in 20 ore settimanali per il personale a tempo pieno e in 12 ore settimanali per il personale a tempo definito, verificabili oggettivamente". Le prestazioni assistenziali vengono effettuate nell’arco orario compreso tra le ore 08,00 e le ore 20,00 dal lunedì al venerdì. Dette prestazioni possono essere organizzate dai competenti organi dell’A.O.U.-SUN nell’arco della settimana, tenuto conto delle esigenze didattico-scientifiche, delle esigenze di servizio della struttura di afferenza e dello stato giuridico del personale.

Regime d'impegno

REGIME D'IMPEGNO

Informazioni generali

 

Riferimenti normativi:
D.P.R. 11/07/1980,n.382
D.L.vo 21.12.1999 n.517
Legge 04/11/2005,n.230
Legge 30/12/2010,n.240

Fonti regolamentari:
Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.840 del 9.9.2013

Ai sensi dell’ articolo 6 – co. 1- della legge n.240/2010 il regime d’impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento,con i connessi compiti preparatori di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamenti di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’ orientamento e il tutorato, nonchè ad attività di verifica dell’ apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e , sulla base di criteri e modalità stabilite con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’ orientamento e il tutorato, nonchè all’ attività di verifica dell’ apprendimento , fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e di 200 ore in regime di tempo definito.

I termini e le modalità della dichiarazione di opzione sono indicati annualmente in apposita circolare rettorale.

L’opzione per l’uno o l’altro regime è esercitata su domanda dell’ interessato all’ atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico

Il mancato rilascio della dichiarazione, entro i termini stabiliti, comporta la tacita conferma del regime precedentemente scelto; l’opzione coincide con l’inizio dell’anno accademico.

I docenti e ricercatori collocati in aspettativa , ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 382/80 potranno esercitare una nuova opzione al termine dell’aspettativa stessa; tale opzione avrà effetto a decorrere dall’anno accademico successivo. I docenti e ricercatori collocati in aspettativa in regime di impegno di tempo pieno possono, tuttavia, optare per il regime di impegno a tempo definito anche prima del termine dell’aspettativa .

Per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività assistenziale si fa presente, inoltre, che l’opzione per l’attività libero professionale intra o extramoenia, prevista dall’ art. 5 del D.L.vo 21.12.99 n.517 e dell’ art.2 septies della Legge 26.5.2004 n.138, da rendere contestualmente entro il 30 novembre di ogni anno presso l’Azienda Ospedaliera di riferimento e l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, comporta l’ assegnazione al regime d’impegno universitario rispettivamente a tempo pieno o tempo definito ,secondo quanto previsto dal 12° comma- 2° periodo- dell’articolo 5 del D.L.vo 21.12.99 n.517/99.

I nominativi dei docenti che hanno optato per un nuovo regime d’impegno vengono comunicati all’ordine professionale al cui albo risultano iscritti, ai fini della loro inclusione o meno nell’elenco speciale,previsto per il tempo pieno

Nell’ambito del monte ore previsto per ciascun tipo d’impegno, i Consigli delle strutture didattiche stabiliscono l’impegno dei docenti in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.

Ciascun docente, a prescindere del regime d’impegno prescelto,deve tenere per ogni corso un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l’argomento della lezione o della esercitazione svolta. I registri in parola sono ostensibili ad ogni richiesta del Direttore del Dipartimento o del Rettore e vanno consegnati, al termine dell’anno accademico, al Direttore del Dipartimento che provvederà alla conservazione degli stessi dando comunicazione all’Amministrazione in caso di inadempimenti (art.20 del regolamento didattico dell’ Ateneo emanato con D.R. 840 del 9.9.2013).

I professori e i ricercatori sono, inoltre, tenuti a presentare al Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni dal termine dell’anno accademico, una dichiarazione attestante le attività didattiche svolte.

Attività compatibili e incompatibili con il regime di impegno prescelto.

Riferimenti normativi

D.P.R. 10/01/1957, n.3
D.P.R. 11/07/1980, n.382
D.L.vo 30/03/2001, n.165
Legge 30/12/2010, n.240

Al professore e ricercatore universitario, quale dipendente pubblico ed a prescindere,quindi, dal regime di impegno scelto, è fatto divieto:

- di esercitare il commercio,l’industria o altra professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari;

- l’assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, ad esclusione dei casi in cui si ricoprano cariche in Società o Enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia
all’uopo intervenuta la prescritta autorizzazione;
 
-di svolgere qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali.

I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale,attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali.

I professori ed i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,funzioni didattiche di ricerca, nonchè compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’università di appartenenza, a condizione che l’attività non rappresenti detrimento alle attività didattiche , scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativo, purchè non determinino situazioni di conflitto d’interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.

Nomina in ruolo e retribuzione

NOMINA IN RUOLO E RETRIBUZIONE

Informazioni generali
riferimenti normativi:

  • D.P.R. 11/07/1980, n. 382
  • Legge 28/02/1990, n. 37
  • Legge 24/12/1993, n. 537 (art.5, co.9)
  • Legge 03/07/1998, n. 210 e D.P.R. 23/03/2000, n.117
  • Legge 23/12/1998, n. 448 (art.26)
  • Legge 19/10/1999, n. 370
  • Legge 28/12/2001, n. 448 (artt. 23 e 24)
  • Legge 30/12/2010, n. 240
  • D.P.R. 15/12/2011, n. 232

Il rapporto di lavoro del docente con l'Università inizia con il Decreto Rettorale di nomina; con tale provvedimento, il docente viene incardinato presso il Dipartimento che lo ha chiamato ed inquadrato in un settore scientifico disciplinare.

La decorrenza giuridica viene indicata nel decreto di nomina mentre la decorrenza economica parte dall'effettiva assunzione in servizio presso il Dipartimento; normalmente la decorrenza giuridica e quella economica coincidono.

Il Decreto di nomina determina anche lo stipendio spettante in applicazione delle previsioni normative giacché i docenti sono esclusi dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro (art.3 D.L.vo 165/2001), contrariamente al personale tecnico amministrativo il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro in conformità ai CCNNLL del Comparto Università.

Il diritto alla retribuzione, unitamente alla libertà di insegnamento e di ricerca scientifica (costituzionalmente garantita) è tra i diritti fondamentali del personale docente e ricercatore, cui corrispondono naturalmente degli obblighi sia didattici che scientifici (quali ad es.: l'obbligo di tenere un registro delle lezioni dei corsi ovvero l'obbligo di presentare ogni 3 anni, al Consiglio del Dipartimento di appartenenza, una relazione sull'attività scientifica svolta).

  • La retribuzione mensile di un docente a tempo definito è costituita da stipendio ed indennità integrativa speciale. Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno, la misura del trattamento economico spettante è maggiorata del 40% ed è prevista l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.
  • Fino alla conferma in ruolo (per i professori associati) o alla nomina ad ordinario (per i professori straordinari) lo stipendio aumenta, con cadenza biennale, del 2,50% calcolato sulla classe iniziale.
  • Dopo la conferma in ruolo (ovvero la nomina ad ordinario) la progressione economica del tempo pieno si sviluppa in successive 6 classi biennali di stipendio pari all'8% della classe attribuita all'atto della nomina ad ordinario ovvero della conferma nel ruolo di associato ed in seguito in ulteriori classi biennali fino alla 14ª pari al 6% della 6ª classe. Dopo la 14ª classe vengono attribuiti aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 14ª classe.
  • Viceversa la progressione economica in caso di regime di impegno a tempo definito prevede, successivamente alle prime 6 classi biennali dell'8%, una serie di aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 6ª classe.
  • Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art.24 L. 23.12.1998, n.448), gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e ricercatori universitari sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale pubblico contrattualizzato.
  • La percentuale di tale aumento, pari mediamente a circa il 2% annuo, è determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A decorrere dal 01.01.2014 la struttura retributiva del personale docente e ricercatore si determina in applicazione del DPR 232/11, solo per il personale in servizio assunto ai sensi della legge 210/98.

Conferma nel ruolo

CONFERMA NEL RUOLO


Informazioni generali
riferimenti normativi:

  • T.U. approvato con R.D. 31/08/1933, n. 1592
  • D.P.R. 11/07/1980, n. 382
  • Legge 30/12/2010, n.240

 

I docenti di I e II fascia, dopo tre anni dall'effettiva assunzione in servizio in qualità di professore straordinario o professore associato, sono sottoposti a un giudizio di conferma, sulla base di una valutazione effettuata sulla loro operosità didattico-scientifica nell'arco del triennio, formulato da una Commissione nazionale nominata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Pervenuto il giudizio espresso dalla Commissione in parola, l'Amministrazione provvede ad emettere un decreto di conferma nel ruolo degli associati (docenti di II fascia) o decreto di nomina ad ordinario (docenti di I fascia). I professori successivamente alla conferma (o nomina ad ordinario) possono chiedere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 (ricostruzione di carriera).

Nel caso in cui la Commissione esprima parere sfavorevole, i docenti, su conforme parere del C.U.N., possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione. Ove non sia concessa la proroga o qualora anche il giudizio della nuova Commissione sia sfavorevole, i docenti sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

Nel caso in cui i docenti superino 60 giorni di assenza nel corso del triennio di conferma, il giudizio è prorogato di un anno solare.

Costituiscono motivo di interruzione il congedo straordinario, l'aspettativa per malattia, l'assenza per sciopero etc.

Non costituiscono motivo di interruzione le astensioni dal servizio per congedo di maternità o servizio militare. In tali casi è concessa al docente la facoltà di rinviare il giudizio di conferma di un periodo pari al congedo fruito, fermo restando che la decorrenza della conferma resta quella originaria (tre anni dopo l'effettiva assunzione in servizio nella qualifica).

Per il personale assunto ai sensi della Legge 240/10 non si applica l'istituto della conferma nel ruolo.

Mantenimento funzioni assistenziali e primariati

Mantenimento funzioni assistenziali e primariati


I professori universitari di 1^ e 2^ fascia, afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, titolari di settori scientifico disciplinari che necessitano di supporto assistenziale, mantengono il diritto a svolgere l’attività assistenziale fino a quando permangono in servizio.

Infatti, il comma 18 dell’art. 1 della legge n. 230 del 4.11.2005 consente ai professori universitari di materie cliniche - in servizio alla data di entrata in vigore della citata norma - di mantenere le funzioni primariali e assistenziali come limite massimo fino al 72° anno di età, ivi compreso il biennio di permanenza in servizio di cui all’art. 16 del D.l.vo 503/92, qualora concesso.

La stessa legge - art. 1, comma 19 – prevede che i docenti nominati secondo le disposizioni della norma in questione saranno collocati a riposo al termine dell’anno accademico nel quale compiranno il 70° anno di età, ivi compreso il biennio di permanenza in servizio di cui all’art. 16 del D.l.vo 503/92. Lo stesso limite si applica anche ai docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 230/05 che optano per la nuova disposizione normativa.

Regolamenti

Normativa interna per il Personale Docente e Ricercatore

REGOLAMENTI

 

CIRCOLARI

Servizi per la didattica

Elenco servizi per la didattica

 

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